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Prime scadenze del 2006

Allo stato attuale delle cose tutti i soggetti che trattano dati sensibili o giudiziari con strumenti elettronici devono approntare il DPSS entro il 31 marzo ’06 e al contempo adeguarsi alle misure minime di sicurezza.
Tale scadenza va riferita alle aziende che non avevano dovuto fare il DPSS secondo il vecchio DPR 318/99, le aziende che invece avevano già redatto il documento devono aggiornarlo annualmente entro il 31 marzo di ogni anno.


Viene chiarita dal Garante l’interpretazione del comma 2, art. 180 secondo la quale per usufruire di 3 mesi in più rispetto al 31 marzo, per l’adeguamento alle misure minime, il documento in data certa contenente le ragioni per tale proroga, deve essere prodotto entro il 31 marzo stesso.

Il Garante, poi, viene in aiuto mettendo a disposizione un DPSS semplificato in forma di fac-simile che potrà essere usato da tutti nella fase di transitorio.
Appare evidente che, nella nuova situazione chiarita dal Garante, assolvere agli obblighi di cui al punto 26 dell’allegato B (dichiarazione dell’avvenuta redazione o revisione del DPSS in relazione accompagnatoria di bilancio), significa farlo già dal bilancio 2003 se si è fatto il DPSS secondo la previgente normativa, e dal bilancio 2006, nel caso in cui sia la prima volta.

Aggiornamenti sulla legge sulla privacy 193/2003

Riservato ai professionisti e alle aziende

Con la presente intendiamo informarvi su alcune novità riguardanti la legge sulla privacy 193/2003.

Il giorno 09/11/2004 il consiglio dei ministri ha emanato il decreto legge n°266 che prevede lo spostamento della scadenza, relativa alle misure minime di sicurezza, al 30 Giugno 2005, decreto che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni.
Ammesso, come peraltro è auspicabile, che questo avvenga, resta da chiarire un elemento importante:

La scadenza delle misure minime
NON E’
la scadenza della legge sulla Privacy

Molti adempimenti, infatti, non sono relativi alle misure minime (presenti nell’Allegato B della legge), bensì agli articoli di legge la cui scadenza è stata il 1° Gennaio 2004.

Facciamo alcuni esempi per chiarire la questione:

• L’informativa, documento descritto nell’Art.13, è obbligatoria a partire dal 1 Gennaio 2004, e la sua violazione comporta una sanzione da 3.000 a 18.000 €
• Il consenso, documento descritto nell’Art.23, è obbligatorio a partire dal 1 Gennaio 2004, e la sua violazione comporta un illecito penale con reclusione da 6 a 24 mesi.
• La notificazione, documento descritto nell’Art.37, è obbligatoria per determinati dati sensibili, a partire dal 15 Maggio 2004, e la sua violazione comporta una sanzione da 10.000 a 60.000 €
• La nomina dei responsabili e incaricati con relative istruzioni, documenti descritti nell’Art. 30 è obbligatoria dal 01 gennaio 2004

Questo significa che il rinvio delle misure minime non è un posticipo della legge sulla Privacy bensì uno slittamento dei soli adempimenti riguardanti la sicurezza delle banche dati, informatiche e cartacee e della redazione del documento programmatico sulla sicurezza.

Quanto detto sopra assume ancor più importanza considerate le recenti ispezioni di controllo sulla Privacy effettuate dal Garante (vedi caso Vitaminic).


La soluzione è il Kit Pandora

Casi di recenti violazioni Privacy

Caso Vitaminic

Trattamento illecito dei dati personali, frode informatica e accesso abusivo a un sistema informatico, questi i reati contestati dai finanzieri del nucleo Regionale di Polizia Tributaria della Lombardia a Buongiorno Vitaminic, una società quotata al Nuovo Mercato e al Nasdaq americano.
Leader nel settore della pubblicità e della musica sul web, Buongiorno Vitaminic è stata denunciata proprio per la violazione della Privacy in campo informativo.
http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=art&artId=580963&chId=30

Caso dipendente comunale

A seguito di accertamenti sanitari per il riconoscimento di infermità a causa di servizio,
si è visto consegnare i referti dal messo comunale, spillati ad una nota di accompagnamento anziché custoditi in busta chiusa, il Garante ha ribadito che quando le amministrazioni trattano informazioni personali, soprattutto relative allo stato di salute, hanno l’obbligo di adottare ogni misura per salvaguardare i diritti, le libertà e la dignità degli interessati. Il che equivale a far circolare i dati sanitari unicamente in busta chiusa. Entro la fine di novembre l’amministrazione dovrà comunicare all’Autority le misure di sicurezza adottate, le istruzioni fornite agli incaricati e le procedure messe in atto per la protezione dei dati.

Caso azienda privata

Occupando temporaneamente la scrivania di un collega, alzando una cartellina, la dipendente aveva trovato la fotocopia di una lettera da lei stessa inviata al direttore dell’ufficio, nella quale erano riportate anche delicate informazioni sulla condizione di salute della figlia minore disabile. Per due volte si era rivolta all’amministrazione contestando l’indebita divulgazione della lettera e chiedendo che tale condotta illegittima non venisse a ripetersi. L’interessata chiedeva anche di conoscere in base a quale norma di legge la lettera fosse stata conosciuta da terzi, addirittura in fotocopia, nonché di avere conferma dell’esistenza di dati personali in possesso della società e la loro comunicazione in modo chiaro e dettagliato. Non avendo ricevuto una adeguata risposta per iscritto si è rivolta al Garante che ha imposto alla società di astenersi dall’ulteriore trattamento illecito dei dati personali dell’interessata. ALLA SOCIETÀ È STATO ANCHE IMPOSTO DI ADOTTARE TUTTE LE MISURE DI SICUREZZA IDONEE A PREVENIRE IL RIPETERSI DI EVENTI DEL GENERE.



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